L'art. 21 d.lgs. 149/2022 ha introdotto la competenza anche dei Notai su provvedimenti autorizzatori di negozi stipulati da soggetti con una ridotta capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno) e gli atti aventi ad oggetto beni ereditari, per i quali è stata prevista una competenza alternativa del Notaio rogante rispetto a quella tradizionale del Giudice tutelare e del Tribunale, ad eccezione delle “autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale” (art. 21 co. 7 d.lgs. 149/2022) che restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria.
Il Pubblico Ministero svolge il controllo sulle autorizzazioni concesse e, a tal fine, ad esso vanno comunicate per il tramite della cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale. Quest'ultima curerà l'inoltro telematico al PM per il visto o l'eventuale reclamo.