UFFICIO DEL CASELLARIO
Stanza n. 31, piano terra
Numero telefonico: 0734/282208
Responsabile del servizio: Alessandra Cognigni
PEC: casellario.procura.fermo@giustiziacert.it
PEO: casellario.procura.fermo@giustizia.it
ORARIO SPORTELLO: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al giovedì.
Nel certificato degli illeciti amministrativi, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato generale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".
La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.
Pertanto dal 01/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione di cittadinanza italiana etc.)
Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.
Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche,assicurazioni,sportelli postali etc…) purchè questi vi acconsentano.
La richiesta del certificato degli illeciti amministrativi può essere inoltrata all'indirizzo mail o PEC indicati.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Per i certificati degli illeciti amministrativi allegare:
fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale;
eventuale atto di delega;
1 marca diritti di cancelleria da € 7,84 per le richieste urgenti, con ritiro del certificato entro tre giorni dalla richiesta;
1 marca diritti di cancelleria da € 3,92 per il ritiro oltre i tre giorni lavorativi;
1 marca da bollo da € 16,00.
La richiesta può essere inviata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare una busta preaffrancata riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
TERMINI PER IL RILASCIO
Rilascio nei tre giorni dalla richiesta: certificato urgente
Rilascio dopo sei giorni lavorativi dalla richiesta: certificato non urgente